Comunicazione unica per la nascita dell’impresa: si può tramite le Associazioni

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa: si può tramite le Associazioni

Dal 1 ottobre 2009 è partita la nuova fase di sperimentazione per la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Il decreto legge n. 78/2009 (cd.“Anticrisi”) ha modificato, quanto ai termini di efficacia, l’originaria formulazione dell’art. 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007, disponendo pertanto che la disciplina della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa “trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009”.
La Comunicazione unica va dunque considerata una importante semplificazione per le imprese, che, qualora ne ricorrano i presupposti, con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all’inizio dell’attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali. Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l’attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.

Sono destinatari della Comunicazione unica:
a) gli Uffici del registro delle imprese delle camere di commercio;
b) l’Agenzia delle Entrate;
c) l’Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l’Istituto Nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le Commissioni provinciali per l’artigianato;
f) il Ministero del Lavoro.

Questi gli adempimenti assolti con la comunicazione unica:
a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
b) domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel REA (escluso il deposito del bilancio);
c) domanda di iscrizione ai fini INAIL (le variazioni e le cessazioni saranno disponibili dal gennaio 2010);
d) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro delle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
e) domanda d’iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS;
g) domanda d’iscrizione di impresa agricola ai fini INPS (le domande di variazione e di cessazione saranno rese disponibili nei primi mesi del 2010);
h) domanda di iscrizione, di variazione e di cessazione di impresa artigiana nell’Albo delle imprese artigiane.

Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
· di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
· di credenziali per “Telemaco”, il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;
· di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.

La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario (Associazioni di categoria, professionisti, agenzie pratiche).
E’ opportuno evidenziare, in ogni caso, che la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza.
Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.

Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare le sedi territoriali Confesercenti.

FIF - Confesercenti Via Nazionale, 60 - 00184 Roma - E-mail:fif@confesercenti.it - C.F.:80186510584